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giovedì 8 dicembre 2016

Legge "Dopo di Noi"


Dopo di noi”, finalmente è legge.
 La Camera dei deputati, il 14 giugno 2016, ha definitivamente approvato la legge in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, più comunemente conosciuta come legge sul “Dopo di noi”. Questa legge introduce misure che tutelano i disabili gravi non solo nel periodo di vita successivo alla scomparsa dei genitori (dopo di noi), ma già durante l'esistenza in vita dei genitori attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata (durante noi). La legge prevede anche un Fondo che finanzierà, tra gli altri, lo sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone disabili. Per la prima volta vengono stanziate risorse strutturali per politiche di aiuto concreto e misure integrate che mettono la persona disabile al centro di un progetto individuale.
Non si tratta quindi di uno spot e le risorse messe in campo per il triennio (2016-2018) sono complessivamente 270 milioni, tra il Fondo e le agevolazioni fiscali. Nelle parole della relatrice Elena Carnevali (PD) «questa legge si rivolge alle persone, si preoccupa di assicurare un futuro durante l’esistenza dei genitori, riconoscendo il diritto all’autodeterminazione.
Lo Stato si assume una responsabilità pubblica nelle pratiche sociali, una responsabilità in capo principalmente alle regioni e agli enti locali, in attesa di quella modifica del Titolo V contenuta nella riforma costituzionale, che riporta a rango dell’interesse nazionale le politiche sociali» Il provvedimento deve essere inquadrato nel contesto normativo riferibile ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, nel rispetto delle competenze in tema di assistenza assegnate dalla Riforma del Titolo V ai diversi livelli di governo, il provvedimento si limita a delineare il quadro di obiettivi da raggiungere in maniera uniforme sul territorio nazionale, che sarà poi diversamente declinato nelle varie realtà regionali.
I destinatari delle misure di assistenza 
I destinatari del provvedimento in esame sono le persone con disabilità grave – non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie legate alla senilità – prive di sostegno familiare, a causa della mancanza di entrambi i genitori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire un adeguato sostegno genitoriale. Tali misure, volte anche ad evitare il ricovero in istituti, devono essere sempre prese nell’interesse superiore della persona disabile e sono adottate, in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Nella predisposizione del progetto individuale sono coinvolti tutti i soggetti interessati, nel rispetto della volontà del disabile, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili.
Modalità di determinazione delle misure di assistenza
La legge in esame disciplina le modalità di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lettera m, Cost.) in favore dei destinatari del provvedimento. Tale definizione avviene nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs n. 68/2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) che ha rimesso alla legge statale la determinazione dei livelli essenziali di assistenza da garantire sul territorio nazionale nelle materie diverse dalla sanità, prendendo a riferimento macroaree di intervento e stabilendo per ciascuna macroarea i costi e i fabbisogni standard nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei sevizi offerti. Viene stabilito che nelle more del completamento del procedimento di cui al citato articolo 13, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, vengano definiti gli obbiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1 nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo, su cui si dirà subito dopo. Viene comunque previsto che le Regioni e le Province autonome assicurino, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Per questo esse, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione, riferibili ai LEA in ambito sanitario. La legge ha l'importante obiettivo di tendere alla deistituzionalizzazione, andando a finanziare esperienze innovative di residenzialità, come soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing. Il diritto dei disabili all’assistenza è un diritto esigibile, è un livello essenziale, che va costruito nel suo contenuto attraverso gli obiettivi di servizio. 
Il nuovo fondo: una dotazione da 184,4 milioni
Al fine di adottare le misure previste, viene istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016, 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Importante è l’art. 9 “Disposizioni finanziarie” che garantisce la strutturalità delle risorse economiche e consente di convogliare gli eventuali “risparmi”, previsti per la copertura finanziaria destinata alla detraibilità delle polizze assicurative e le agevolazioni fiscali per gli istituti giuridici, al Fondo di cui art 3. Il Fondo è ripartito tra le Regioni ed è destinato all'attuazione degli obbiettivi di servizio e, in particolare, ad attivare e potenziare programmi ed interventi volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità; a realizzare ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra familiare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; realizzare interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di strutture e soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing; sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile dei disabili gravi. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, al finanziamento dei programmi e degli interventi citati possono concorrere le Regioni, gli Enti locali, gli organismi del terzo settore nonché gli altri soggetti di diritto privato. Deve essere sottolineata la rilevanza dell'istituzione del predetto Fondo, un «contenitore» che è possibile alimentare con la compartecipazione delle Regioni, degli Enti locali, dei soggetti del Terzo settore, di famiglie che si associano, di soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore e che, per le attività di programmazione, prevede il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. E’ un’importante innovazione della legge nel campo del sociale, poiché, in materia di assistenza, è l'incrocio fra risorse pubbliche e risorse private, che insieme contribuiscono a creare servizi efficaci e di qualità. Il provvedimento potenzia, poi, la detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, con l'incremento della somma dei premi per assicurazioni versati per rischi di morte che si può detrarre da 530 a 750 euro per anno di imposta. Esenzioni e agevolazioni tributarie
Il provvedimento disciplina le esenzioni e le agevolazioni tributarie per i seguenti negozi giuridici, destinati in favore di disabili gravi:
• costituzione di trust;
• costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, mediante atto in forma pubblica, ai sensi dell'art. 2645-ter del codice civile (con conseguente limitazione dell'impiego dei beni conferiti e dei loro frutti per il solo scopo sottostante il vincolo);
• costituzione di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. L'affidatario può essere anche un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che operi prevalentemente nel settore della beneficenza. Tali atti non devono essere assoggettati ad imposta di successione e donazione, evitando così che il pagamento dei tributi possa ridurre in modo considerevole le risorse da destinare allo scopo che il provvedimento si prefigge. Viene inoltre specificato che le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse a condizione che il negozio giuridico persegua come finalità esclusiva (espressamente indicata nell'atto) l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari. Sono poi stabilite le ulteriori condizioni che devono sussistere, congiuntamente, per fruire delle esenzioni ed agevolazioni. Oltre a prevedere l'esenzione dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni, è stabilita l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, quando, a seguito della premorienza della persona con disabilità rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust o stipulato fondi speciali e tutti gli altri istituti previsti, i beni e i diritti vengano trasferiti a favore di questi ultimi. Si intende tutelare in questo modo i familiari della persona con disabilità in caso di premorienza del disabile, evitando che la retrocessione dei beni possa subire un prelievo fiscale che contrasterebbe palesemente con le finalità della norma. Resta ferma l'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti – alla morte del beneficiario – dei beni e di diritti reali in favore di altri soggetti, diversi da quelli che abbiano stipulato il negozio giuridico; in tal caso, l'imposta è applicata facendo riferimento all'eventuale rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo. Questa precisazione si è resa necessaria per evitare che, al momento di scioglimento del trust o della cessazione del contratto di affidamento fiduciario, possano essere realizzate successioni in esenzione di imposta, ogni qual volta tra i soggetti beneficiari sia presente un soggetto disabile. In sostanza, una volta venuto meno il bisogno di assistenza della persona con disabilità, sarà possibile trasferire a terzi il patrimonio, assoggettandolo a tassazione secondo i criteri ordinari. Le modalità di attuazione della predette disposizioni sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.  
Campagne informative e monitoraggio
Sono previste campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri per diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, e la trasmissione annuale, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di assistenza ai disabili gravi privi di sostegno familiare.  
Copertura finanziaria
Per la prima volta vengono stanziate risorse strutturali destinate ad una legge sul “dopo di noi” che costruisce già oggi “durante il noi”, con politiche di aiuto concreto e misure integrate che mettono la persona disabile al centro di un progetto individuale. Le risorse messe in campo per il triennio (2016-2018) sono complessivamente 270 milioni: 184,4 milioni alimentano il Fondo pubblico destinato all’attuazione degli obiettivi di servizio e 86 milioni di minori entrate per le detrazioni e le esenzioni e agevolazioni fiscali. Inoltre, è stata introdotta una clausola di salvaguardia che prevede che le risorse non utilizzate confluiscono nel Fondo pubblico. In dettaglio, le minori entrate derivanti dall’attuazione delle norme relative alle agevolazioni fiscali (artt. 5 e 6 della legge) ammontano complessivamente a 51,958 milioni di euro per il 2017 e 34,050 milioni di euro a decorrere dal 2018. Le eventuali risorse che dovessero risultare strutturalmente non occorrenti alla copertura delle minori entrate confluiscono nel Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare.

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